REGIONALISMO DIFFERENZIATO

La parola “indipendenza” ha suscitato nel contesto europeo pareri contrastanti, soprattutto dopo il fenomeno Brexit e la calda fase catalana. In Italia, con la riforma del titolo V si realizza un’azione amministrativa più efficiente e più efficace, poiché con la legge 3/2001 si attua una nuova forma di regionalismo volta a trasferire alle regioni poteri, funzioni e competenze paragonabili a quelle più proprie di stati federali.

L’articolo 116.3 della Costituzione italiana, prevede la possibilità di “attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario “. Le regioni che hanno intrapreso l’iniziativa autonomistica sono attualmente tre: Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Tuttavia, l’articolo 116.3 enuncia solo alcune direttive da seguire per iniziare la fase di consultazione e di intesa con lo stato. Infatti, l’iniziativa è rimessa alla scelta della regione, la quale può scegliere di seguire o meno la prassi normativa.

I PERCORSI DEL 116.3

Le “VIE” intraprese dalle regioni non sono univoche infatti, il Veneto e la Lombardia hanno affidato al proprio corpo elettorale la possibilità di decidere, attraverso un referendum consultivo, se intraprendere o meno il percorso autonomistico. Ovviamente l’elettorato di entrambe le regioni si è espresso positivamente destando però alcune polemiche mosse dalla dottrina, la quale non ritiene il referendum uno strumento giuridicamente legittimo ma una chiara e forte visione politica, dimostrando però una maggiore volontà autonomistica da parte del popolo. La via emiliana invece rimane più fedele alla prassi consigliata dal terzo comma dell’articolo, avviando quindi attraverso l’iniziativa regionale la procedura di negoziazione con il Governo.

Questa maggiore autonomia si riflette in pratica in ambito di competenze. Infatti, l’ambito delle materie nelle quali possono essere riconosciute tali forme ulteriori di autonomia concerne:

1. Tutte le materie relative alla competenza concorrente enunciate nel terzo comma dell’articolo 117.

2. Un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stesso articolo 117.2 alla competenza esclusiva dello stato: – Organizzazione della giustizia di pace; – norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Ciascuna regione può scegliere di estendere la propria competenza su tutto il quadro di materie aggiuntive oppure rendere esclusive solo parte di esse. L’autonomia differenziata verrà attribuita solo se la regione interessata e lo stato riescano a concludere una intesa sulla base del principio di leale collaborazione, acquisito il parere degli enti locali, nel rispetto dei principi enunciati all’articolo 119 Cost. (in tema di autonomia finanziaria). Successivamente con l’approvazione a maggioranza assoluta dei componenti delle camere della c.d. “Legge rinforzata” si renderà effettiva l’attribuzione di tali forme rafforzate di autonomia.

Entro il termine di sessanta giorni il Governo è tenuto ad attivarsi sulle iniziative presentate dalle regioni, seguendo successivamente l’iter procedurale sancito dall’art.116.3, in modo tale da dare impulso alla volontà regionale finalizzata all’intesa.

Nel 2018 il Governo ha sottoscritto tre accordi preliminari con le tre regioni, aprendo i negoziati relativi alle materie da trasferire nel quadro di competenza di ciascuna regione. Purtroppo, la fase di negoziazione tra lo stato e le regioni prevedere tempi molto lunghi, si stima una durata di dieci anni. Nella fase di negoziazione l’intesa potrà essere modificata ma potrà anche cessare se l’esperienza non darà buoni risultati. Nel 2019 altre regioni si sono unite ai tavoli di negoziazione con lo Stato, la lentezza dell’iter rende però difficile portare a termine questo scrupoloso obiettivo che rischia purtroppo di cessare.

 

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